Investimenti Ammissibili

Sono ammesse al finanziamento del Fondo le seguenti tipologie di investimento:

  • innovazione di prodotto o di servizio;
  • innovazione di processo - escludendo la mera sostituzione di impianti - connessi alla crescita e allo sviluppo dell’impresa;
  • innovazione gestionale-organizzativa, compresa l’introduzione di tecnologie per le telecomunicazioni e l’informatica ed i progetti di fusione o di collaborazione formalizzata fra imprese;
  • innovazione commerciale.

Le tipologie di spesa direttamente collegate agli investimenti sopraccitati sono elencate in modo specifico nell’allegato 2 del bando.
L'investimento dovrà essere descritto in dettaglio dall'impresa proponente nel modulo di domanda, che corrisponde all’allegato 3 del bando.
Saranno ammesse le spese sostenute entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, purché complessivamente queste non superino il 30% dell'investimento complessivo.
Le agevolazioni sono concesse in regime "de minimis" e sono cumulabili con altri aiuti pubblici. Non possono essere cumulate con altri aiuti pubblici solo nei casi in cui l'impresa superi il tetto massimo del regime "de minimis" oppure se un tale cumulo, relativamente alle stesse spese ammissibili, dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione Europea.

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